Sentenza TF: Validità delle clausole di finzione di notifica e di ratifica
Sentenza TF 4A_471/2017 del 3 settembre 2018
Fattispecie
Un cittadino canadese detiene vari conti bancari presso una banca svizzera. Il cliente ha concordato con la banca il deposito di tutta la corrispondenza in “fermo banca”. Conformemente a tale accordo queste comunicazioni sono da ritenersi notificate dal momento del loro deposito nella corrispondenza in “fermo banca”, a prescindere dalla presa di conoscenza effettiva. Il cliente, per contro, è tenuto a prendere regolarmente visione della corrispondenza. Inoltre, ai sensi delle condizioni generali della banca, in caso di mancata contestazione del cliente entro 30 giorni dalla notifica le comunicazioni sono da ritenersi approvate.
Il cliente in questione si reca in banca due volte all’anno per visionare la corrispondenza (estratti conto) depositata in “fermo banca”. Nel corso della relazione bancaria, si sono creati dei conflitti tra la banca e il cliente in merito, fra l’altro, alla seguente situazione.
Tra il 2008 e il 2009, il consulente alla clientela acquista, senza istruzioni da parte del cliente, delle azioni di una società francese. Tale investimento comporta un aumento considerevole della quota di azioni in portafoglio dal 15% al 58%, nonostante le istruzioni impartite dal cliente per un limite massimo del 25%, nonché la concentrazione della maggior parte dei suoi averi in un unico titolo. Il cliente sostiene di non essere stato informato in merito all’acquisto delle azioni, allo scarso rendimento finanziario della società francese e ai sospetti di frode a danno di quest’ultima. Il cliente contesta formalmente gli acquisti non desiderati solo nel mese di maggio 2011.
Nel 2013, il cliente avvia un’azione di risarcimento danni – avente per oggetto, fra l’altro, l’acquisto non desiderato delle azioni – nei confronti della banca dinanzi al tribunale di prima istanza di Ginevra, il quale accoglie (parzialmente) l’azione. Le parti presentano ricorso alla Camera civile della Corte d’appello del Canton Ginevra, la quale respinge integralmente la domanda di risarcimento danni del cliente.
Contro tale sentenza il cliente presenta ricorso in materia civile al TF.
Quesito posto
Le comunicazioni trasmesse secondo la modalità “fermo banca” sono da ritenersi validamente notificate e, accettate in considerazione della mancata tempestiva contestazione?
Considerazioni e conclusioni del Tribunale federale
Il TF rammenta innanzitutto la differenza tra la clausola “banca restante”, nota come “finzione di notifica” e la clausola di “reclamo”, nota come “finzione di ratifica”.
La prima è regolarmente pattuita quando il cliente dà istruzioni alla banca di trattenere la corrispondenza presso di essa. Il cliente che adotta la modalità di comunicazione del “fermo banca” è supposto avere preso conoscenza immediatamente al momento in cui la corrispondenza gli viene notificata in questo modo. Ciò anche nell’eventualità che il cliente non ne avesse effettivamente preso visione. Infatti, l’istruzione “fermo banca” è di norma impartita dal cliente allo scopo di garantire il riserbo della corrispondenza, dunque nel suo esclusivo interesse. Dall’altro canto, la banca ha un interesse legittimo affinché il cliente destinatario della corrispondenza “fermo banca” venga trattato alla stregua – per quanto concerne l’obbligo in capo ad ogni cliente di contestare tempestivamente le transazioni di cui è venuto a conoscenza – del cliente che ha realmente ricevuto la corrispondenza. Il cliente che opta per la modalità “fermo banca” deve quindi assumersi il rischio intrinseco di perdere il termine di contestazione, il quale decorre a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nel “fermo banca”. Di conseguenza, incombe al cliente consultare periodicamente le comunicazioni trasmesse dalla banca, in particolare i giustificativi delle transazioni così come gli estratti conto/deposito allestiti da quest’ultima in conformità con l’obbligo di rendiconto.
La clausola di finzione di ratifica è di regola prevista nelle condizioni generali delle banche. Secondo quest’ultima, le transazioni ed in particolare gli estratti conto sono considerati approvati, se il cliente non li contesta entro un dato termine (di solito un mese). Il TF evidenzia che l’invio delle comunicazioni della banca non serve solo ad informare il cliente, ma anche a consentire l’individuazione e la correzione tempestiva di scritture errate, o addirittura di operazioni irregolari, in una fase in cui le conseguenze finanziarie potrebbero non essere ancora irreparabili. Le regole di buona fede impongono al cliente un obbligo di diligenza nell’esame e nella contestazione delle comunicazioni (irregolari o infondate) ricevute dalla banca.
Il TF puntualizza inoltre che il cliente non può accontentarsi di un reclamo telefonico al proprio consulente alla clientela e attendere lo sviluppo dell’investimento non autorizzato per contestarlo diversi mesi dopo il verificarsi delle perdite. In assenza di contestazione (formale) il cliente deve lasciarsi opporre la finzione di ratifica, anche se il consulente alla clientela non si è attenuto alle istruzioni impartitegli.
La massima Corte precisa tuttavia che, in ragione di conseguenze scioccanti per il cliente che potrebbe avere l’applicazione rigorosa della clausola di finzione di notifica combinata con la clausola di finzione di ratifica, il giudice può sanzionare a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) situazioni manifestamente contrarie al sentimento di giustizia ed equità. Tale è il caso, quando la banca (i) approfitta della finzione di notifica (corrispondenza a trattenere) per agire scientemente a detrimento del cliente; (ii) dopo aver gestito un conto per numerosi anni in conformità alle istruzioni verbali del cliente, si scosta intenzionalmente dalle stesse senza che nulla lo lasciasse prevedere; oppure (iii) sa che il cliente non approva le operazioni comunicate attraverso la corrispondenza trattenuta in “fermo banca”.
Per quanto riguarda l’acquisto non autorizzato delle azioni da parte della banca, il TF conclude che quest’ultima si è scostata intenzionalmente dalla strategia seguita finora e dalle istruzioni impartite dal cliente senza che ciò fosse prevedibile per quest’ultimo. La banca ha quindi manifestamente abusato del proprio diritto nella misura in cui fa valere la finzione della notifica delle comunicazioni in “fermo banca”.
Per quanto concerne, invece, la finzione di ratifica, l’alta Corte afferma che, se è vero che il cliente non è stato informato dell’acquisto delle azioni, e anche vero che quest’ultimo sulla base dei documenti bancari, in particolare degli estratti conto di cui disponeva in occasione delle visite biennali, era perfettamente in grado di prendere conoscenza delle operazioni effettuate e di rilevare le perdite subite. In difetto di tempestiva contestazione, le transazioni litigiose sono quindi da ritenersi approvate dal cliente.
Di conseguenza, il TF ha respinto il ricorso del cliente e confermato la decisione cantonale, che aveva integralmente respinto l’azione risarcitoria contro la banca.