Sentenza TF: azione civile e pretesa di risarcimento del danno derivante dal riciclaggio di denaro
Sentenza TF 6B_1202/2019 del 9 luglio 2020, parzialmente pubblicata in DTF 146 IV 211
Fattispecie
La B SA è una società svizzera attiva nel campo della produzione e del commercio di energia elettrica. Tra il 15 dicembre 2008 e il 29 agosto 2011, direttore del J Competence Center della società era I. In qualità di direttore, I era in particolare responsabile del funzionamento e dello sviluppo del software J, utilizzato per la gestione dei processi aziendali. Allo stesso tempo D, amministratore unico della società C SA, il cui direttore e azionista maggioritario era A, era anche amministratore e azionista unico delle società G SA e H SA.
Tra il 23 ottobre 2009 e il 2 agosto 2011, I e A emettono nei confronti di B SA fatture per servizi di manutenzione e di consulenza mai forniti, nonché canoni di licenze fittizi per moduli IT del software standard di J, generando in questo modo un danno in capo a B SA per complessivi CHF 5’751’619.10. D è accusato di aver aiutato i due autori principali nella commissione della truffa per mestiere e di aver messo a disposizione le società G SA e H SA per occultare l’origine illecita del denaro.
Mentre il tribunale di prima istanza assolve D sia dall’accusa di complicità in truffa per mestiere, sia da quella di riciclaggio aggravato, rinviando le pretese di risarcimento del danno fatte valere da B SA al foro civile, il tribunale di seconda istanza, statuendo sull’appello interposto dal Ministero pubblico e da B SA, riconosce D autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ma conferma il rinvio per le pretese di risarcimento del danno al foro civile. Il Tribunale d’appello ritiene che, essendo il reato di riciclaggio concepito come un reato di collegamento (Anschlussdelikt) autonomo e non come una forma accessoria di partecipazione al reato preliminare, l’autore del riciclaggio sia responsabile del danno causato da quest’ultimo unicamente a titolo sussidiario. In tale prospettiva, occorrerebbe confrontare la situazione patrimoniale del leso con e senza il riciclaggio. Di conseguenza, il riciclatore sarebbe civilmente responsabile per il danno soltanto se il leso, a causa dell’atto riciclatorio, non è in grado di ottenere dall’autore principale il risarcimento grazie allo strumento della confisca (e successiva assegnazione giusta l’art. 73 CP) né altrimenti grazie agli strumenti della LEF. In questo senso la responsabilità civile del riciclatore sarebbe sussidiaria. Spetta al leso provare se e in che misura il riciclaggio di denaro abbia pregiudicato il suo patrimonio. Non avendo il leso allegato e provato tali circostanze, il Tribunale d’appello conclude di non poter entrare nel merito.
Avverso tale sentenza, B SA interpone ricorso in materia penale al TF. Essa postula che D sia condannato al risarcimento civile per CHF 2’659’778.52 oltre interessi, ritenuta una responsabilità in solido con A e I, i quali sono stati riconosciuti colpevoli e condannati al risarcimento del danno in un procedimento parallelo.
Decisione del Tribunale federale
Il TF si sofferma innanzitutto sulla legittimità del ricorrente ad interporre ricorso in materia penale. L’accusatore privato ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata se quest’ultima può avere influenza sulle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Qualora l’ultima istanza cantonale oppure il Tribunale penale federale rinvii le richieste di risarcimento del danno o per torto morale al foro civile, esse non possono essere giudicate contestualmente ad un ricorso in materia penale dal Tribunale federale. Resta però possibile impugnare la decisione dell’istanza precedente di rinviare al foro civile le pretese fatte valere in via
adesiva dall’accusatore privato, nella misura in cui il ricorrente, come nel caso concreto, censuri una violazione dell’art. 126 cpv. 1 CPP.
Secondo l’art. 126 CPP, in caso di condanna dell’imputato, il giudice penale è obbligato a pronunciarsi anche sulle pretese civili fatte valere in via adesiva dall’accusatore privato, se queste sono sufficientemente quantificate e motivate. Contrariamente a quanto avviene in caso di assoluzione (cfr. art. 126 cpv. 1 lett. b CPP), non è necessario che la fattispecie sia matura (nel senso di liquida) per la pronuncia di merito; se necessario, ossia se la pretesa civile è debitamente allegata ma non è liquida, il giudice deve assumere le necessarie prove (consid. 3.1).
Il TF riassume inoltre i presupposti della responsabilità extracontrattuale secondo l’art. 41 CO nel caso di danno meramente patrimoniale. Esso è risarcibile unicamente se è stata violata una norma di condotta volta ad evitare la realizzazione di un simile danno (“Schutznorm”). Il favoreggiatore è responsabile giusta l’art. 50 cpv. 3 CO solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine (consid. 3.2).
Il TF respinge l’argomentazione del tribunale di seconda istanza che qualifica la responsabilità del riciclatore di denaro sussidiaria rispetto a quella degli autori del reato preliminare. Con richiamo a DTF 129 IV 322 il TF ribadisce la sua giurisprudenza, secondo la quale, nei casi in cui i valori patrimoniali che soggiacciono alla confisca provengono da reati contro il patrimonio, la fattispecie di riciclaggio di denaro di cui all’art. 305bis CP tutela, oltre all’interesse dello Stato alla confisca, anche la persona danneggiata dal reato preliminare. Ne discende che in quei casi l’art. 305bis CP configura una norma protettrice idonea a fondare una responsabilità civile. La responsabilità civile del riciclatore non è però di natura sussidiaria rispetto a quella dell’autore principale. Egli è responsabile per lo stesso danno causato dal reato preliminare nel patrimonio del leso nella misura in cui l’atto vanificatorio ne abbia vanificato la confisca. Si tratta dunque di una responsabilità civile limitata all’importo del riciclaggio (analogamente a quanto prevede l’art. 50 cpv. 3 CO per il favoreggiatore), ma non di una responsabilità sussidiaria. (consid. 4.2.2).
Ciò posto, la pretesa civile del ricorrente deve essere ritenuta sufficientemente quantificata e sostanziata. Per questo motivo l’istanza precedente ha violato il diritto federale per il fatto di non avere pronunciato una decisione nel merito e avere rinviato il ricorrente al foro civile.