Sentenza TF: grado di intensità probatoria e ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di un contratto d’assicurazione
DTF 148 III 105 del 31 agosto 2021
Fattispecie
L svolge la propria attività lavorativa in qualità di falegname presso il datore di lavoro D. I dipendenti di D sono assicurati collettivamente presso l’assicuratore A per le prestazioni di indennità giornaliera in caso di malattia.
In data 10 luglio 2018, D notifica all’assicuratore un’incapacità lavorativa di L a far tempo dal 14 giugno 2018, inizialmente del 100% e poi del 70%, a causa di problemi neurologici alle braccia. Nel settembre del 2018, l’assicuratore versa, in virtù di un’incapacità lavorativa di L del 100% dal 28 giugno al 29 giugno 2018 e del 70% dal 30 giugno al 23 luglio 2018, le corrispondenti prestazioni di indennità giornaliera.
Successivamente, L si sottopone ad un esame neurologico su richiesta dell’assicuratore. In esito alle risultanze dell’esame, quest’ultimo riconosce a L un’incapacità lavorativa del 70% dal 24 luglio fino al 3 ottobre 2018, nonché del 60% dal 4 ottobre fino al 31 ottobre 2018, erogando le relative prestazioni di indennità giornaliera. Nel giugno del 2019, l’assicuratore comunica di ritenere il lavoratore nuovamente abile al 100% a svolgere la propria prestazione lavorativa a partire dal 1° novembre 2018. L’assicuratore comunica altresì la decisione di cessare il versamento delle indennità giornaliere con effetto al 1° novembre 2018, poiché non sarebbero più date le condizioni per una loro erogazione.
Nel maggio del 2020, L avvia un’azione presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo. Egli chiede di condannare l’assicuratore a versargli CHF 39’943.31, oltre agli interessi, a titolo di indennità giornaliere per malattia nella misura del 60% dal 1° novembre 2018 al 31 agosto 2019 e del 50% dal 1° settembre 2019 al 31 marzo 2020. Il tribunale zurighese respinge la domanda di L.
Contro tale sentenza, L insorge al TF con un ricorso in materia civile.
Considerazioni e conclusioni del Tribunale federale
Il TF rammenta innanzitutto la clausola generale in tema di onere della prova (art. 8 CC), secondo cui ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Eccezioni a questo principio, applicabile pure nell’ambito di un contratto d’assicurazione, sono date unicamente in presenza di puntuali norme derogatorie.
Il TF precisa che l’avente diritto all’indennità giornaliera per malattia deve provare i fatti che giustificano la propria pretesa assicurativa. In concreto, egli deve provare l’esistenza di un contratto d’assicurazione, l’insorgere di un caso assicurativo e l’estensione della pretesa. Per contro, all’assicuratore incombe l’onere di provare i fatti che consentono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto assicurativo non vincolante per le parti.
Il TF puntualizza che l’autorità giudiziaria competente deve essere convinta dell’esattezza delle allegazioni proposte dalle parti in base a risultanze oggettive. Basta che non sussistano seri dubbi sull’esistenza del fatto allegato o che gli eventuali dubbi rimanenti appaiano come irrilevanti. Pertanto, l’avente diritto all’indennità giornaliera per malattia deve apportare la prova piena dell’esistenza di un contratto d’assicurazione, dell’insorgere di un caso di assicurazione e dell’estensione della pretesa.
Secondo le considerazioni del TF, il mero grado di verosimiglianza preponderante non basta per ottemperare all’onere probatorio in capo all’avente diritto. Eventuali difficoltà di apportare la prova piena su determinate allegazioni non sono infatti un motivo sufficiente per riconoscere un’emergenza probatoria, rispettivamente per concedere una facilitazione alla parte gravata dall’onere probatorio.
Nel caso in esame, il TF ha valutato come adeguatamente sostanziate le considerazioni del tribunale zurighese, il quale aveva dato peso alle risultanze dell’esame ordinato da A e ritenuto invece come inconcludenti le valutazioni dei medici curanti di L. Il TF ha pure considerato le critiche mosse dal ricorrente come meramente appellatorie. In particolare, quest’ultimo non aveva spiegato il motivo per il quale il tribunale inferiore, seguendo le valutazioni del medico specialista che aveva condotto l’esame neurologico, sarebbe incorso in errore.
Di conseguenza, il TF ha respinto il ricorso di L e confermato la decisione cantonale, che aveva integralmente respinto l’azione condannatoria di L nei confronti di A.