Sentenza TF: esclusione della responsabilità della banca nel caso di comunicazione di sospetto di riciclaggio
Sentenza TF 4A_455/2016 del 20 novembre 2017
Esclusione della responsabilità contrattuale della banca nel caso di comunicazione di sospetto di riciclaggio; nozione di buona fede ai sensi dell’art. 11 LRD.
Fattispecie
X è titolare sin dal 2000 di una relazione presso la Banca Z, sulla quale ha versato alcuni mio di provenienza della propria famiglia, i cui membri sono facoltosi e influenti in Siria, ove alcuni di loro rivestono cariche ufficiali. Di conseguenza, X è considerato un PEP ai sensi dell’ORD-FINMA.
Nel 2011 la situazione in Siria inizia a degenerare. Il 27 aprile 2011 X dà ordine a Z di liquidare tutte le posizioni sul conto e trasferire il saldo a favore di un suo conto presso una banca all’estero. Z considera il richiesto trasferimento come inusuale e lo sospende internamente dando avvio ad un chiarimento ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD sia dell’origine dei fondi sia del retroscena economico della transazione. Z comunica a X (che continua a sollecitare l’esecuzione dell’ordine di trasferimento) il blocco interno e lo invita a fornire chiarimenti, che però non vengono forniti in modo soddisfacente fino a quando, il 18 maggio 2011, il Consiglio federale emana, sulla base della Legge federale sugli embarghi (LEmb), l’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (O-Siria). Quest’ultima dispone il blocco degli averi di una serie di persone, tra cui X. Z informa dell’esistenza del conto di X la SECO, che lo congela immediatamente.
Sempre il 18 maggio 2011 Z procede con una comunicazione MROS ai sensi dell’art. 9 LRD, poiché ha ritenuto lacunose le informazioni fornite da X nell’ambito del chiarimento ex art. 6 cpv. 2 LRD. Il MROS inoltra la comunicazione al MPC, il quale emana una decisione di non luogo a procedere in ragione sia dell’assenza di indizi di riciclaggio, sia del fatto che il conto è comunque già bloccato dal SECO, riservandosi di aprire successivamente un procedimento penale nel caso in cui emergessero nuovi elementi.
Il 25 luglio 2011 X chiede alla SECO lo sblocco del conto, esponendo per la prima volta il retroscena economico della transazione, che risiede nel pagamento del prezzo di acquisto di alcuni terreni pari a EUR 3 mio, importo che si sarebbe maggiorato di EUR 250’000 a titolo di pena convenzionale qualora il pagamento non fosse avvenuto entro il 15 settembre 2011.
Con decisione, impugnabile, del 14 settembre 2011 il SECO autorizza Z a versare gli EUR 3 mio direttamente sul conto del venditore. Il giorno dopo, 15 settembre 2011, dopo avere ricevuto un sollecito da X, la banca Z invia una richiesta di delucidazioni alla SECO (in particolare a sapere se la decisione sia immediatamente esecutiva), con copia al MPC, il quale il 16 settembre 2011 – ritenendo la sussistenza di fatti nuovi – apre un procedimento penale contro X e ordina il sequestro immediato dei fondi. Il sequestro penale viene annullato dalla Corte dei reclami penali nel gennaio 2012 e il bonifico può per finire essere eseguito per l’importo di EUR 3’250’000, comprensivo della penale che X ha dovuto corrispondere al venditore per non avere pagato il prezzo entro il 15 settembre 2011.
X conviene in giudizio la banca Z chiedendo il risarcimento del danno di EUR 250’000 per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà sanciti dall’art. 398 cpv. 2 CO.
Quesito posto
Interpretazione dell’art. 11 LRD, il quale prevede che chi in buona fede effettua una comunicazione MROS giusta l’art. 9 LRD o procede a un blocco dei beni ai sensi dell’art. 10 LRD non può essere reso responsabile di una violazione del contratto.
Considerazioni e conclusioni del Tribunale federale
Nella relazione con il titolare di un conto la banca è responsabile in virtù dell’art. 398 cpv. 1 e 2 CO. Tuttavia la banca è pure tenuta a rispettare le regole del diritto pubblico istituite nell’interesse dello Stato e della lotta contro il riciclaggio, nella fattispecie gli obblighi sanciti dalla O-Siria e dalla LRD. Nel caso di conflitto tra gli obblighi contrattuali e quelli della LRD fa stato l’art. 11 LRD.
La buona fede di cui all’art. 11 LRD va intesa ai sensi dell’art. 3 CC. Essa è presunta (art. 3 cpv. 1 CC) e incombe pertanto alla controparte allegare e provare che la banca era in malafede, v.a.d. che ha agito con la coscienza di fare qualcosa di reprensibile.
Nel caso concreto si sono sovrapposti due tipi di disposizione di diritto pubblico: la LRD e la O-Siria. Tra il 19 maggio 2011 e il 14 settembre 2011 il conto era congelato ex lege (O-Siria); tra il 16 settembre 2011 e il gennaio 2012 il conto era sequestrato dal MPC. Restano dunque controversi i periodi dal 27 aprile 2011 (data dell’ordine di trasferimento) al 19 maggio 2011 (periodo durante il quale la banca Z non ha dato esecuzione all’ordine di trasferimento a dipendenza del chiarimento del retroscena economico) e quello dal 14 al 15 settembre 2011 (quando Z ha dato comunicazione a MPC).
Il TF ha concluso che X non ha provato che la banca Z abbia agito in malafede, né nell’ambito del chiarimento del retroscena economico, né nel contesto della comunicazione al MPC (invio di copia della comunicazione destinata al SECO), tanto più che X aveva espressamente accettato le condizioni generali della banca, che prevedevano la possibilità che le istruzioni del cliente fossero eseguite con ritardo o non fossero eseguite a dipendenza delle esigenze di investigazione interna, senza che la banca potesse essere tenuta responsabile del ritardo e dell’inadempimento.
Brevi note dell’autore
- Il TF (consid. 4.5.1) afferma che la versione dell’art 11 LRD in vigore dal 2010, che ha sostituito la nozione di diligenza con quella meno restrittiva di “buona fede”, ha ampliato la protezione dell’intermediario finanziario che procede con una comunicazione o un blocco LRD. Si potrebbe tuttavia obiettare che l’art. 3 cpv. 2 CC porta a negare il diritto di invocare la buona fede, laddove essa sia frutto di disattenzione. Il criterio della diligenza/negligenza dovrebbe dunque restare rilevante.
- Il TF (consid. 4.5.2) ha altresì precisato che l’art. 11 LRD non si applica soltanto nel caso di comunicazione ex art. 9 LRD o blocco dei beni ex art. 10 LRD (come da tenore letterale), bensì anche nell’ambito del chiarimento ex art. 6 cpv. 2 lett. a LRD. L’obbligo di chiarimento è infatti strettamente legato alle due disposizioni richiamate e impone all’intermediario finanziario di sospendere l’esecuzione dell’ordine di trasferimento fino ad avvenuto chiarimento.
- Il TF (consid. 4.5.3) ha applicato il criterio della buona fede di cui all’art. 11 LRD anche in relazione alla comunicazione inviata dalla banca alla SECO e in copia al MPC, sebbene formalmente non si tratti, né nell’uno né nell’altro caso, di una comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD, che ha quale destinatario il MROS.
- Il TF (consid. 4.3.2.2) ha confermato che gli obblighi previsti dalla LRD a carico degli intermediari finanziari non configurano norme di condotta volte a proteggere valori patrimoniali individuali e, conseguentemente, norme atte a fondare una responsabilità civile delittuale ai sensi dell’art. 41 CO.
- Vi è conferma dell’utilità per le banche di inserire nelle proprie condizioni generali la facoltà di sospendere o rifiutare l’esecuzione di istruzioni di pagamento o trasferimento nel caso di indagini interne volte a chiarire l’origine dei fondi o il retroscena economico, con esclusione di qualsiasi responsabilità di risarcimento di eventuali danni.