Sentenza TF: Obbligo di diligenza a carico del cliente in caso di clausola banca restante
Sentenza TF 4A_119/2018 del 7 gennaio 2019
Fattispecie
Nel 2004 la cliente apre una relazione bancaria a lei intestata presso un istituto bancario svizzero a Ginevra, su cui ha in seguito fatto confluire circa EUR 1,5 milioni. Le condizioni generali della banca prevedano, oltre alla c.d. clausola di finzione di ratifica, la clausola di trasferimento dei rischi, in virtù della quale la banca non risponde di eventuali danni in conseguenza del mancato riconoscimento di una falsificazione della firma o di altri vizi relativi alla legittimazione o alla capacità di agire, fatta salva la colpa grave.
Nel 2007 il consulente di riferimento della cliente lascia la banca per iniziare una nuova attività nella veste di vice presidente presso una società di gestione patrimoniale. La cliente decide di revocare il mandato di gestione patrimoniale in essere con la banca e di conferirlo alla citata società. La procura amministrativa prevede l’autorizzazione di compiere qualsiasi atti di amministrazione patrimoniale, ad esclusione del diritto di effettuare operazioni di prelevamento o di compiere altri atti di disposizione a proprio favore o a favore di terzi.
Da allora, la cliente si reca esclusivamente presso la sede della società di gestione patrimoniale per prendere visione degli estratti bancari messi a disposizione dal gestore patrimoniale esterno. Con la banca rimane unicamente in vigore il contratto di conto corrente, di giro bancario e di deposito.
Tra il 2006 e 2010, il gestore patrimoniale esterno, all’insaputa della cliente, trasferisce pressoché l’intero capitale dato in gestione a favore della società T. SA, falsificando la firma della cliente sui relativi ordini di bonifico. Tutti i versamenti effettuati dal gestore patrimoniale esterno sono stati oggetto di specifica informazione da parte della banca alla cliente mediante deposito dell’avviso di addebito nella corrispondenza in fermo banca, come da istruzioni della cliente.
Nel 2010, la cliente, impossibilitata a raggiungere il suo gestore patrimoniale, si reca presso la banca, dove apprende, con grande stupore, dell’avvenuta chiusura della relazione bancaria e della sparizione dei fondi.
Nel 2012, la cliente avvia nei confronti della banca un’azione di condanna al pagamento di EUR 1’294’800 corrispondenti alla totalità degli importi versati indebitamente alla società T. SA. Le istanze cantonali del Cantone Vaud respingono (parzialmente) l’azione della cliente ritenendo che le verifiche delle transazioni litigiosi effettuate dalla banca risultano sufficienti. Con decisione di rinvio 4A_379/2016 del 15 giugno 2017, il TF accoglie il ricorso presentato dalla cliente.
Nella citata decisione il TF ha ricordato innanzitutto che la procura amministrativa non autorizzava il gestore esterno ad impartire ordini di bonifico a favore di terzi senza contropartita. In secondo luogo, con riferimento al dovere di diligenza delle banche, il TF ha ribadito che, in linea di principio, la banca è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini impartitile solamente secondo le modalità convenute con il cliente o, se del caso, specificate dalla legge, ritenuto che essa deve tuttavia procedere a delle verifiche supplementari se esistono indizi di falso o se l’ordine non concerne un’operazione prevista dal contratto né abitualmente richiesta o ancora se circostanze particolari suscitano dubbi. Nel caso di specie le transazioni litigiose non erano operazioni richieste abitualmente dalla cliente, motivo per cui la banca avrebbe dovuto ottenere conferma direttamente dalla cliente. Essa, invece, a causa della fiducia smoderata che nutriva nel mandatario incaricato di gestire gli averi in conto, ha rinunciato a prendere le opportune precauzioni e, senza pretendere nessuna conferma da parte della cliente, ha quindi eseguito ordini che esulavano dal mandato di gestione patrimoniale esterno. Il TF ha pertanto concluso che la clausola di trasferimento dei rischi non è applicabile stante la colpa grave della banca.
A seguito della sentenza del TF la causa è stata rinviata alla Corte d’appello civile del Cantone Vaud, la quale ha condannato la banca al pagamento di EUR 1’294’800, oltre interessi a favore della cliente. I giudici cantonali hanno in particolare ritenuto che alla cliente non incombeva alcun obbligo contrattuale di verifica degli estratti conto trasmessi con la modalità di fermo banca. Contro tale sentenza cantonale, la banca è insorta al TF con un ricorso in materia civile.
Contestazioni e conclusioni del Tribunale federale
Il TF rammenta innanzitutto che la banca ha commesso una colpa grave eseguendo dei bonifici sulla base di ordini falsi, sicché la clausola di trasferimento dei rischi non è applicabile. Il TF precisa che il cliente in tal caso ha una pretesa in esecuzione del contratto (Erfüllungsklage), avente per oggetto la restituzione dei propri averi in conto. Dal canto suo, la banca dispone di un’azione di risarcimento del danno in virtù dell’art. 97 cpv. 1 CO, che può mettere in compensazione con la pretesa della cliente, nella misura in cui quest’ultima ha contribuito ad aggravare il danno subito dalla banca. In tale contesto, va verificato se alla cliente può essere rimproverata una violazione di propri obblighi contrattuali nei confronti della banca per avere omesso, durante quattro anni, di controllare la corrispondenza fermo banca.
Il TF riprende e ribadisce le considerazioni espresse nella sentenza 4A_471/2017 del 3 settembre 2018 in merito alle clausole di finzione di notifica e di ratifica (si rinvia alla recensione della sentenza 4A_471/2017 pubblicata sul presente blog) e afferma che la clausola banca restante impone al cliente di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono un obbligo di diligenza nei confronti della banca, secondo cui il cliente deve prendere conoscenza della corrispondenza conservata in fermo banca in modo tale da poter contestare eventuali transazioni irregolari o non giustificate e di conseguenza impedire l’aggravamento del danno.
Il TF conclude che la cliente è venuta meno all’obbligo di diligenza, non avendo ritirato rispettivamente preso visione della corrispondenza in fermo banca per quattro anni, con conseguente accoglimento del ricorso della banca.
Commenti alla sentenza
- Il TF (consid. 6.2) stabilisce in capo al cliente l’obbligo di prendere effettivamente conoscenza della corrispondenza che gli viene notificata con modalità di comunicazione del fermo banca.
- Il TF precisa che, benché le condizioni generali non prevedano alcun obbligo di ritirare la corrispondenza trattenuta dalla banca, le regole della buona fede impongono comunque al cliente di comportarsi diligentemente nei confronti della banca e quindi di ritirare la corrispondenza trasmessagli secondo la clausola banca restante e di prendere conoscenza del contenuto della stessa.