Sentenza TF: prescrizione dell’azione penale nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 9 LRD)
Sentenza TF 6B_1453/2017 del 7 agosto 2018
Fattispecie
In data 4 giungo 2010, B, amministratore unico di A SA, ritenendosi vittima di una truffa in relazione ad un versamento di EUR 190’000 sul conto di A SA aperto presso la banca X, presenta denuncia penale alla competente autorità del Canton Friburgo. Il 14 giugno 2010, quest’ultima apre un procedimento penale per sospetto di riciclaggio di denaro e truffa.
In data 25 luglio 2016, B inoltra al MP del Canton Friburgo una denuncia penale contro la banca X per violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), reato previsto dall’art. 37 LRD. Il MP trasmette la denuncia penale per competenza (art. 50 cpv. 1 LFINMA) al Dipartimento federale delle finanze (nel seguito “DFF”), il quale, in data 10 febbraio 2017, apre un procedimento penale amministrativo contro la banca X. Il DFF ha dapprima emesso un decreto penale e poi, vista l’opposizione della banca, in data 19 giugno 2017, una decisione penale di condanna ad una multa per non avere proceduto – nel periodo dal 4 al 29 giugno 2010 – con una comunicazione MROS ai sensi dell’art. 9 LRD.
A seguito di richiesta della banca X di giudizio da parte di un tribunale (art. 72 DPA), la causa è stata rinviata al TPF (art. 50 cpv. 2 LFINMA), il quale con sentenza del 23 novembre 2017, ha abbandonato il procedimento a seguito della prescrizione dell’azione penale intervenuta il 14 giugno 2017, ossia sette anni dopo l’avvio dell’azione penale da parte delle autorità di perseguimento penale del Canton Friburgo (art. 52 LFINMA) e cinque giorni prima della decisione penale del DFF (che avrebbe eventualmente estinto la prescrizione dell’azione penale, art. 97 cpv. 3 CP).
Contro la sentenza del TPF il DFF ha presentato ricorso in materia penale al TF.
Quesiti posti
Interpretazione e durata dell’obbligo di comunicazione giusta l’art. 9 LRD, e decorso della prescrizione dell’azione penale nel caso di sua violazione.
Considerazioni e conclusioni del Tribunale federale
L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD sorge non appena l’intermediario finanziario sa o presume, sulla base di fondati sospetti, che i valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari potrebbero realizzare uno dei casi contemplati dall’art. 9 LRD. Nel caso in cui il rapporto d’affari sia di durata, la mancata comunicazione assume la forma di un reato permanente. L’obbligo di comunicazione perdura finché i valori patrimoniali possono essere ritrovati e confiscati. Lo scopo dell’art. 9 LRD consiste infatti nel favorire il perseguimento penale del riciclaggio di denaro e di assicurare quindi la confisca del provento del reato.
Secondo l’autorità precedente (TPF), l’obbligo di comunicazione cessa nel momento in cui le autorità penali sono adite e sufficientemente informate sui fatti, in modo da poter ordinare le misure per il ritrovamento e il sequestro dei beni patrimoniali litigiosi. Nel caso concreto, il TPF ha stabilito che la denuncia penale del 4 giugno 2010 descriveva in modo sufficiente il carattere potenzialmente truffaldino del versamento di EUR 190’000. Di conseguenza, l’autorità del perseguimento penale del Canton Friburgo disponeva di elementi sufficienti per attuare le misure volte al ritrovamento e alla confisca dei beni patrimoniali in questione. Il TPF ne ha dedotto che l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD è decaduto il 14 giugno 2010, ossia nel momento in cui l’autorità del perseguimento penale ha preso atto della denuncia di B, rispettivamente dato avvio all’azione penale.
Il TF ha per contro ritenuto che la denuncia penale di B non conteneva tutte le informazioni necessarie affinché l’autorità penale friburghese potesse procedere con il sequestro, tant’è che quest’ultima, ricevuta la denuncia, ha dovuto richiederle alla banca X. Di conseguenza, sia il 14 giugno 2010 (data di ricezione della denuncia penale di B) sia il 24 giugno 2010 (data della richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’autorità penale alla banca), esisteva ancora il rischio di vanificare la confisca dei valori patrimoniali in oggetto, ciò che implicava l’obbligo di comunicazione da parte della banca giusta l’art. 9 LRD.
Ne discende che la prescrizione dell’azione penale non ha iniziato a decorrere nel mese di giugno 2010.
TF ribadisce il principio, secondo il quale l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD perdura finché le autorità penali non hanno piena conoscenza del retroscena criminale rispettivamente dell’origine dei beni patrimoniali, o fino a quando sussiste un rischio di vanificazione della confisca.
In questo contesto il TF pone in risalto le esigenze di contenuto della comunicazione MROS ai sensi dell’art. 9 LRD. L’art. 3 cpv. 1 OURD prevede infatti che le comunicazioni MROS devono indicare (lett. e) i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario; (lett. f) i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto ; (lett. g) una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi il numero della relazione d’affari e la data di apertura; (lett. h) una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari.