Sentenza TF: violazione della sfera segreta mediante dispositivo occultato nello spogliatoio di una scuola
Sentenza TF 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017
Commisurazione della pena (violazione ripetuta della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa, art. 179quater CP); diritto di essere sentito; arbitrio; violazione del principio di celerità; riduzione delle pena in caso di confessione.
Fattispecie
In una scuola di Zurigo si scopre che un docente ha nascosto nella tasca di una borsa appesa nello spogliatoio della piscina un apparecchio di ripresa (in funzione). Dall’indagine emerge che il docente ha filmato di nascosto durante un periodo di un anno e mezzo circa 27 persone in vari luoghi, fra i quali il bagno, la doccia e lo spogliatoio. Fra le persone filmate vi sono anche vicini di casa, parenti e allievi tra i 6 e i 16 anni.
Il docente viene condannato ad una pena privativa della libertà di 30 mesi (di cui 18 sospesi per un periodo di prova di quattro anni), oltre all’obbligo di sottoporsi regolarmente a sedute di terapia e al divieto di esercitare attività a contatto con bambini, per i seguenti reati:
- 179quater cpv. 1 CP: violazione ripetuta della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa;
- 179sexies cifra 1 CP: messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini.
Il docente ricorre in appello contro la commisurazione della pena e la sua esecuzione. Il Tribunale d’appello conferma l’entità della condanna, aumentando tuttavia la sospensione della pena da 18 a 20 mesi, mantenendo il periodo di prova di quattro anni.
Il docente interpone ricorso al Tribunale federale postulando in via principale il rinvio del procedimento all’autorità inferiore per una nuova decisione. Subordinatamente, chiede che la pena venga ridotta a 24 mesi sospesi per un periodo di prova di due anni.
Contestazioni del ricorrente e conclusioni del Tribunale federale
Il ricorrente sostiene innanzitutto che il principio di celerità è stato violato. Il Tribunale federale rigetta l’argomentazione, precisando che i termini previsti dall’art. 84 cpv. 4 CPP per la comunicazione delle decisioni motivate (60/90 giorni) non sono perentori.
Per quanto concerne il potere di esame del Tribunale federale nell’ambito della valutazione della pena, esso rinvia ai principi indicati nella sentenza DTF 136 IV 55 consid. 5.4 pag. 59 e segg..
Il Tribunale federale riafferma in particolare il principio secondo cui una sentenza può essere confermata anche se i considerandi relativi alla valutazione della pena contengono degli elementi non chiari oppure delle imprecisioni, nella misura in cui l’autorità inferiore, nell’ambito del proprio potere di apprezzamento, abbia considerato tutti i fattori rilevanti.
Il ricorrente sostiene che l’autorità inferiore non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che lo stesso avrebbe confessato i reati fin dal primo rapporto di polizia. A suo parere, tale atteggiamento collaborativo avrebbe dovuto condurre ad una riduzione di pena di almeno 1/5. Il Tribunale federale richiama al riguardo la propria giurisprudenza in materia di confessioni, precisando che, in caso di confessione piena, di regola la pena può essere ridotta da 1/5 fino a 1/3. Secondo il Tribunale federale, la riduzione della pena può essere esclusa se la confessione non ha agevolato il procedimento penale, ad esempio quando l’accusato confessa sulla base delle prove schiaccianti presentate oppure dopo l’emanazione della sentenza di prima istanza.
Nel caso di specie, l’autorità inferiore ha applicato una riduzione della pena limitatamente a 1/6 per effetto della confessione, considerando che la stessa non era intervenuta sull’insieme dei fatti sin dall’inizio dell’inchiesta. Dopo aver accertato che il ricorrente non ha collaborato pienamente nell’ambito dei verbali di polizia, così come ritenuto dall’autorità inferiore, negando in particolare in una prima fase il fatto di aver occultato l’apparecchio di ripresa, il Tribunale federale conferma che la riduzione di 1/6 della pena applicata è da ritenersi corretta e giustificata.
Il ricorso è stato interamente respinto.
Commenti alla sentenza
La sentenza in discussione è interessante sotto vari profili:
- la violazione della sfera intima delle persone coinvolte è stata considerata un comportamento grave, tanto da comportare l’arresto dell’accusato per 127 giorni durante la fase d’inchiesta, nonché la condanna ad una pena (esemplare) di 30 mesi solo parzialmente sospesa con la condizionale;
- è stato ritenuto pertinente anche il reato di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini, sul quale il Tribunale federale non si sofferma particolarmente, ciò che implica che il docente ha utilizzato un apparecchio appositamente concepito per filmare di nascosto le proprie vittime (attenzione: il semplice acquisto, possesso e/o importazione di tali strumenti è punibile); è interessante notare che questo tipo di strumenti è ormai acquistabile su Internet in maniera estremamente agevole e che persino alcuni giocattoli, come i “kit dell’agente segreto”, contengono potenti videocamere e microspie occultate all’interno di oggetti quotidiani (cfr. sul tema Gianni Cattaneo / Ilario Lodi / Alessandro Trivilini, Genitori nella Rete, Locarno 2014, pag. 165 – 166).