Sentenza TF: Riciclaggio di denaro – investimento di valori patrimoniali di origine criminale in beni di consumo e trasferimento di denaro all’estero
DTF 144 IV 172 del 16 marzo 2018
Fattispecie
Il tribunale penale di primo grado del Canton Lucerna ha dichiarato X colpevole, tra l’altro, di ripetuto riciclaggio di denaro per mestiere. Contro la sentenza X ha proposto appello dinanzi al tribunale cantonale di Lucerna, il quale ha confermato l’accusa di riciclaggio di denaro.
Contro la sentenza del tribunale cantonale di Lucerna, X ha presentato ricorso in materia penale al TF.
Contestazioni del ricorrente e conclusioni del Tribunale federale
Il ricorrente sostiene innanzitutto che l’utilizzo del denaro conseguito nell’ambito dell’acquisizione di capitale attraverso A. SA e B. SA e del commercio di metalli preziosi è direttamente legato all’attività commerciale delle citate società. In tale contesto, i valori patrimoniali sono stati trasferiti a terzi, circostanza quest’ultima che comproverebbe la mancata messa in sicurezza del denaro quale presupposto necessario per l’adempimento della fattispecie di riciclaggio di denaro. Il ricorrente sostiene inoltre che gli averi patrimoniali sono stati utilizzati anche per il pagamento di pigioni e l’acquisto di beni mobili vari tramite bonifici bancari tra conti in Svizzera.
Il ricorrente contesta che i pagamenti e i trasferimenti di denaro in questione siano in qualche modo idonei a vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, ritenuto che ogni operazione è debitamente documentata e tracciabile.
Il ricorrente contesta inoltre che qualsiasi trasferimento transfrontaliero costituisca eo ipso un atto vanificatorio, persino nel caso di tracciabilità documentale (paper trail) estesa.
A norma dell’art. 305bis cifra 1 CP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015), chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine si rende punibile per riciclaggio di denaro. Secondo la giurisprudenza, la variante della vanifica della confisca va considerata quale pars pro toto. L’atto vanificatorio consiste dunque in un atto suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali. La delimitazione dell’atto punibile da quello non punibile viene fatta nel caso concreto esaminando di volta in volta se il comportamento è tale da vanificare la confisca del prodotto del crimine. Secondo la costante giurisprudenza, il reato di riciclaggio di denaro è applicabile anche per l’autore del riciclaggio di denaro provento da un crimine da lui stesso perpetrato (c.d. autoriciclaggio).
Il TF afferma innanzitutto che l’autorità inferiore non ha spiegato in quale misura le transazioni effettuate dal ricorrente siano idonee a vanificare la confisca degli averi patrimoniali. La decisione impugnata non soddisfa pertanto i requisiti di cui all’art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, motivo per cui la causa è stata rinviata all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione.
Il TF precisa che il prolungamento della traccia documentale (paper trail) non costituisce, di principio, riciclaggio di denaro, ad esempio nel caso di trasferimento di denaro tra conti in Svizzera, a condizione che non vi siano ulteriori atti vanificatori e che il denaro trasferito possa essere ancora confiscato. Il TF richiama inoltre l’art. 70 cpv. 1 CP (confisca di valori patrimoniali), secondo cui sottostanno alla confisca non soltanto i valori patrimoniali (originari) che costituiscono la ricompensa o il risultato diretto del reato, ma anche i valori di sostituzione (c.d. surrogati), ad esempio il prodotto di una vendita o permuta dell’oggetto confiscabile. Di conseguenza, il semplice investimento di valori patrimoniali di origine criminale in beni di consumo non adempie, in quante tale, la fattispecie di riciclaggio di denaro.
Secondo la dottrina maggioritaria, qualsiasi trasferimento di valori patrimoniali all’estero conseguiti in modo criminale rientra nel novero degli atti vanificatori ai sensi dell’art. 305bis CP, indipendentemente dalla presenza o meno di un paper trail, ritenuto che solo di rado gli averi patrimoniali esportati possono essere trasferiti – attraverso l’assistenza giudiziaria – in Svizzera ai fini di confisca. Il TF ritiene tuttavia che è irrilevante se la confisca dei valori patrimoniali avviene in Svizzera o all’estero. È altrettanto irrilevante se i valori patrimoniali possono essere nuovamente trasferiti in Svizzera. Il trasferimento di denaro all’estero non costituisce dunque automaticamente un atto vanificatorio, ma soltanto se la transazione è suscettibile di vanificare la confisca all’estero.