Sentenza TF: rigetto provvisorio dell’opposizione e contratto di compravendita
DTF 145 III 20 del 12 settembre 2018
Fattispecie
A e B sottoscrivono un contratto di compravendita avente per oggetto il trasferimento del portafoglio clienti acquisito da A a favore di B, per un prezzo di CHF 600’000, che in base agli accordi raggiunti avrebbe dovuto essere corrisposto in due tranche. Preso atto che la seconda tranche di CHF 400’000 non è stata versata nei termini prestabiliti, A decide di procedere contro B per l’incasso del detto importo oltre agli interessi. Quale titolo di credito indica il contratto di compravendita. L’opposizione interposta da B viene rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del distretto di Aigle. Contro la decisione del primo giudice B si aggrava davanti alla Corte di esecuzione e fallimenti del Tribunale cantonale di Vaud, la quale accoglie il reclamo e mantiene l’opposizione al precetto esecutivo.
Avverso la decisione cantonale A interpone ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Contestazioni del ricorrente e conclusioni del Tribunale federale
A ritiene che il creditore procedente sia tenuto a fornire soltanto la prova del riconoscimento di debito, mentre spetta al debitore escusso rendere verosimile mediante documenti l’eccezione di cattiva esecuzione della controprestazione. Il ricorrente ritiene che B non abbia fatto fronte a tale onere avendo omesso di dimostrare l’asserito mancato trasferimento del portafoglio clienti.
Litigiosa in concreto è la questione (rimasta sino ad oggi indecisa dal Tribunale federale) di sapere se l’escusso debba rendere verosimile l’eccezione d’inadempimento della controprestazione oppure se è sufficiente per lui contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escutente.
Il Tribunale federale rammenta la prassi di Basilea in materia di contratti bilaterali sinallagmatici (cosiddetta “Basler Rechtsöffnungspraxis”) – oggi apparentemente dominante – secondo cui è sufficiente per l’escusso contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escutente in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligare quest’ultimo a doverne dimostrare la corretta esecuzione, cui dipende l’esistenza di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Nel caso specifico il Tribunale federale segue la Basler Rechtsöffnungspraxis ritenendo che l’allegazione dell’escusso, secondo cui il ricorrente non avrebbe eseguito la sua prestazione contrattuale non avendogli trasferito il portafoglio clienti (inadempimento contrattuale), sia sufficiente per rifiutare la pronuncia del rigetto provvisorio dell’opposizione. Il Tribunale federale afferma che in tal caso l’escusso contesta, di fatto, che il contratto in questione rappresenti un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Il Tribunale federale precisa che, affinché un contratto bilaterale sinallagmatico – come appunto il contratto tra A e B – sia ritenuto un riconoscimento di debito, il creditore procedente deve aver adempiuto la sua prestazione o offerto di adempirla. Pertanto, la questione dell’adempimento della controprestazione non può assurgere a una eccezione liberatoria nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF di cui l’escusso deve apportare la prova della verosimiglianza. Infatti, l’escusso, attraverso la contestazione dell’esecuzione contrattuale, contesta (implicitamente) anche l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’articolo 82 cpv. 1 LEF; incombe pertanto al creditore procedente produrre un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e provare l’esigibilità del credito posto in esecuzione.
In conclusione, secondo il Tribunale federale spetta al ricorrente A quale creditore procedente dimostrare l’avvenuto trasferimento del portafoglio clienti a favore dell’escusso B. Di conseguenza il ricorso di A è stato respinto.