Sentenza TF: Prelievi di averi bancari – Rischi giuridici e reputazionali nelle operazioni transfrontalieri aventi per oggetto prestazioni finanziarie
Sentenza TF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019
Fattispecie
A, cittadino italiano residente in Italia, è titolare di una relazione bancaria presso la banca B SA dal 2008. Nel 2016, A chiede alla banca di chiudere il conto con la consegna a contanti del saldo di CHF 487’881.32. La banca comunica al cliente di non poter dare seguito all’istruzione ricevuta fintanto che egli non le fornisce un’attestazione concernente la regolarità fiscale degli averi e indicazioni sull’uso o l’investimento al quale sono destinati i contanti. La banca si dichiara per contro disposta a eseguire un eventuale ordine di trasferimento degli averi del cliente presso un istituto bancario in Svizzera o in un altro paese partecipante allo scambio automatico internazionale di informazioni.
Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, promossa dinanzi alla Pretura di Lugano nel 2016, A chiede che sia fatto ordine alla banca di estinguere il conto e di consegnarli a contanti l’integralità degli averi. La domanda di A viene respinta in primo e secondo grado.
I tribunali di prima e seconda istanza accertano avantutto l’assenza del presupposto del caso manifesto previsto all’art. 257 CPC, ritenuto che la banca convenuta ha fornito un’approfondita analisi sui rischi giuridici e reputazionali in cui incorrerebbe effettuando il richiesto pagamento a favore del cliente. I giudici di primo e secondo grado rilevano inoltre l’importanza del concetto della tracciabilità dell’operazione finanziaria alla luce dell’obbligo delle banche di tenere un comportamento irreprensibile giusta l’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR. A tale riguardo, la Corte cantonale cita la posizione della FINMA sui rischi nelle operazioni transfrontaliere del 22 ottobre 2010, secondo cui le banche sono chiamate ad osservare il diritto prudenziale estero, in quanto l’inosservanza in questo ambito può avere conseguenze di natura amministrativa e anche penale, oltre a comportare una responsabilità civile in capo all’istituto finanziario.
Contro la decisione cantonale il cliente interpone ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Decisione del Tribunale federale
- La banca B SA ha addotto in modo concludente obiezioni fondate ai sensi dell’art. 257 CPC, ragione per cui l’istanza del cliente è stata giudicata inammissibile. In effetti, il diniego della banca alla richiesta del cliente si fonda su un’approfondita analisi sui rischi giuridici e reputazionali legati alle operazioni transfrontaliere avente per oggetto prestazioni finanziarie. Il cliente dovrà pertanto far valere le sue pretese nella procedura ordinaria.
- Il TF afferma che sebbene la garanzia di un’attività irreprensibile codificata all’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR sia di diritto pubblico, sarebbe contraddittorio pretendere in una procedura civile che la banca esegua operazioni contrarie alla predetta norma per poi sanzionarla in una procedura amministrativa avviata dall’autorità di vigilanza (consid. 4.3).
- Nonostante la legittimità della pretesa del cliente di poter disporre dei propri averi in contanti che per anni la banca ha gestito senza problema alcuno e che sono di evidente provenienza lecita, la banca ha rifiutato tale richiesta per il fatto che il cliente non le ha fornito la dichiarazione di conformità fiscale (ossia una dichiarazione ai sensi della quale tutti gli attivi presso la banca sono stati dichiarati alle autorità fiscali del paese di residenza del cliente). Ciò ha condotto la banca a una situazione di conflitto tra norme di diritto privato e obblighi di diritto amministrativo, ed in particolare il requisito di garanzia di un’attività irreprensibile, di modo che il caso in esame non poteva essere considerato manifesto.