Sentenza TF: Obbligo di informazione e onere di contestazione della banca
Sentenza TF 4A_449/2018 del 25 marzo 2019
Fattispecie
Nel 2006, un uomo d’affari russo segue la propria consulente alla clientela e apre un conto presso la Banca A (nuova datrice di lavoro della consulente). Vi trasferisce quindi contanti e titoli per un importo complessivo di USD 8’430’665.-. Sebbene non fosse stato stipulato espressamente alcun contratto di consulenza o mandato di gestione patrimoniale, la consulente effettua investimenti rischiosi in opzioni, futures e metalli preziosi.
Tra il 2006 e 2008 il cliente firma 230 ricevute, mentre tutte le ricevute con data successiva al 4 febbraio 2008 vengono inviate al cliente dalla banca solo l’8 luglio 2015. Tra il 1° ottobre 2009 e il 13 ottobre 2013 hanno luogo 173 conversazioni telefoniche tra il cliente e la consulente, 106 delle quali su iniziativa di quest’ultima. Dopo l’inizio del 2014 il cliente non è più riuscito a contattare la consulente. Al 31 marzo 2014, sul conto figurano solo USD 513’317.-.
Il cliente avvia nei confronti della banca un’azione di condanna al pagamento di USD 7’946’438.-.
Il Tribunale commerciale del Canton Zurigo qualifica il rapporto tra la banca e il cliente come di tipo Execution Only. Gli investimenti sarebbero stati effettuati senza l’autorizzazione del cliente e non è provato che le ricevute da lui firmate comprendessero tutte le transazioni eseguite dalla consulente. Inoltre, la banca non avrebbe informato il suo cliente circa il rischio connesso a questo tipo di investimenti e non può quindi prevalersi validamente della finzione di ratifica delle transazioni. Il cliente ha quindi diritto a che il suo conto sia posto nella situazione antecedente le transazioni e quindi al rimborso da parte della banca di USD 7’917’348.-. Per queste ragioni l’azione viene accolta.
Avverso tale sentenza, la Banca A interpone ricorso in materia civile al TF.
Decisione del Tribunale federale
Il TF ricorda in premessa le tre principali forme di contratto a disposizione del cliente che intende operare investimenti in borsa: (i) il semplice rapporto di conto corrente e di deposito (Execution Only), (ii) il contratto di consulenza e (iii) il mandato di gestione patrimoniale (consid. 3). Interpretando secondo il principio dell’affidamento le ricevute firmate dal cliente, il TF conclude che questi approvasse una certa attività autonoma della banca. Di conseguenza, il rapporto Execution Only e il contratto di consulenza sono da escludere (consid. 4). In sintesi, quando è la banca a decidere quali investimenti effettuare, il rapporto tra le parti è da intendersi come mandato di gestione patrimoniale (consid. 4.3).
Il TF rammenta che un mandato di gestione patrimoniale genera in capo alla banca l’obbligo di informare il cliente circa i rischi connessi agli investimenti prospettati (Aufklärungspflicht). L’ampiezza di tale obbligo è funzionale al livello di conoscenza del cliente e alla natura dell’investimento in questione. Non si tratta però di un obbligo fine a sé stesso, ma serve piuttosto a colmare eventuali deficit informativi del cliente (consid. 5). Il solo fatto che il cliente sia attivo nel commercio internazionale non permette di concludere che egli conosca i rischi connessi alle operazioni aventi per oggetto delle opzioni. In merito a tali rischi, la banca non ha provato di aver sufficientemente informato il proprio cliente e ha quindi violato il proprio obbligo d’informazione (consid. 5.2.3 e 5.2.4). Per questa ragione, il TF ritiene che la banca non possa validamente appellarsi alla finzione di ratifica (consid. 5.3).
Per quanto attiene il danno, la banca censura un’allegazione non sufficientemente sostanziata da parte del cliente (consid. 6). Secondo la banca infatti, ritenuto come l’allegazione non specificasse gli investimenti ritenuti contrari alle istruzioni date e non indicasse i guadagni e le perdite che tali investimenti hanno generato, una contestazione sostanziata da parte sua non era possibile (consid 6.2). Secondo il TF invece, la banca sa quali investimenti avrebbe dovuto eseguire al posto di quelli troppo rischiosi messi in atto dalla consulente ed è peraltro in grado di comprendere l’influsso che investimenti meno rischiosi avrebbero avuto sull’evoluzione del patrimonio del cliente. In sintesi, stante come la banca disponga delle necessarie conoscenze specialistiche, in caso di mandato di gestione patrimoniale essa è tenuta a contestare in maniera sostanziata le allegazioni riguardanti il danno, pur non essendo gravata dall’onere della prova (consid. 6.2.4).
Di conseguenza, il TF respinge il ricorso.