TF 4A_149/2025: Obbligo di restituzione delle retrocessioni nell’ambito di un rapporto bancario execution only
Sentenza del TF 4A_149/2025 del 12 gennaio 2026 (pubblicata)
IN BREVE
Con questa sentenza il Tribunale federale si pronuncia per la prima volta sulla questione dell’obbligo di restituzione delle retrocessioni nell’ambito di un rapporto bancario execution only.
L’obbligo di rendiconto e di restituzione previsto dall’art. 400 cpv. 1 CO mira essenzialmente a prevenire conflitti di interessi. In virtù di tale principio, il mandatario – al di fuori della remunerazione pattuita – non deve né arricchirsi né subire perdite in conseguenza dell’esecuzione del mandato.
I principi della prevenzione dei conflitti di interessi e del divieto di arricchimento (o impoverimento) del mandatario sono strettamente connessi e devono essere applicati congiuntamente nell’ambito di una valutazione complessiva del rapporto contrattuale. Il solo fatto che il mandatario si arricchisca nell’esecuzione del mandato non è quindi sufficiente a fondare un obbligo di restituzione: occorre ancora verificare, alla luce degli obblighi contrattuali, se il vantaggio patrimoniale ricevuto presenti un legame intrinseco con il mandato e sia suscettibile di generare un conflitto di interessi nel caso concreto.
Nell’ambito di una relazione bancaria di execution only, la Banca non dispone di alcun margine di manovra sugli averi del cliente, non fornisce consulenza in materia di investimenti e si limita, in definitiva, ad eseguire gli ordini impartiti dal cliente.
La percezione delle retrocessioni e il loro ammontare non dipendono quindi dal comportamento della banca, ma esclusivamente dalla decisione del cliente di impartire un ordine. In una simile configurazione non sussiste il rischio che l’intermediario finanziario sia influenzato dai propri interessi economici nell’esecuzione del mandato, poiché egli si limita alla mera esecuzione di una precisa istruzione di investimento.
In assenza di un rischio di conflitto di interessi, le retrocessioni percepite non sono intrinsecamente connesse all’esecuzione del mandato e non sono quindi soggette a restituzione sulla base dell’art. 400 cpv. 1 CO.
IL CASO CONCRETO
C. ha detenuto presso la banca privata B.SA un conto individuale fino al 14 giugno 2017. Nelle condizioni generali della banca figurava, tra l’altro, la seguente clausola:
«il cliente riconosce e accetta con la presente che la banca possa ricevere pagamenti o altri vantaggi direttamente o indirettamente da terzi (sotto forma di commissioni, spese di vendita o altre compensazioni) in relazione ai servizi forniti dalla banca sulla base di accordi separati, e che essa possa altresì ricevere rimborsi in relazione all’acquisto, al possesso o alla vendita dell’investimento del cliente […]; il cliente accetta che tali prestazioni di terzi siano considerate dalla banca come una remunerazione complementare alla remunerazione convenuta con il cliente e alla quale il cliente non può pretendere».
Il terzo paragrafo di tale clausola indicava l’ordine di grandezza delle prestazioni di terzi ricevute dalla banca. L’ultimo paragrafo prevedeva inoltre che la banca avrebbe fornito su richiesta «tutte le informazioni utili in relazione alle prestazioni di terzi percepite».
A seguito della richiesta di C., la banca le ha trasmesso un estratto delle retrocessioni percepite. L’importo totale ammontava a CHF 31’477.
C. ha quindi adito il Tribunale di prima istanza, chiedendo la condanna della banca al pagamento di CHF 31’477, oltre interessi al 5 % annuo a decorrere dalla percezione delle retrocessioni.
Con sentenza del 29 gennaio 2024, il Tribunale di prima istanza ha respinto integralmente la domanda. Tale decisione è stata integralmente confermata in seconda istanza.
C. ha quindi adito il Tribunale federale.
IN DIRITTO
Configurazione contrattuale
Di regola, l’instaurazione di una relazione bancaria comporta la conclusione di una pluralità di contratti che, nell’ambito delle operazioni di borsa, possono configurarsi come:
a) gestione patrimoniale;
b) consulenza in materia di investimenti;
c) semplice relazione di conto/deposito, ove la banca si limita ad eseguire le istruzioni del cliente (execution only).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale insieme di rapporti costituisce un contratto misto che integra elementi del mandato.
Dalla specifica qualificazione del rapporto dipendono l’oggetto e l’estensione degli obblighi di informazione, consulenza e avvertimento della banca. Tali doveri discendono dai principi di diligenza e fedeltà (art. 398 cpv. 2 CO) e dal principio della buona fede (art. 2 CC).
- Execution only: la banca si limita a eseguire le istruzioni d’investimento del cliente, agendo secondo le regole del contratto di commissione.
- Consulenza in materia di investimenti: la banca raccomanda prodotti tenendo conto dell’esperienza del cliente, ma la decisione finale spetta a quest’ultimo. In questo ambito occorre distinguere:
- Sotto il profilo del diritto privato, tra consulenza puntuale (limitata a singole richieste senza obblighi di sorveglianza) e consulenza continuativa (caratterizzata da un approccio proattivo e dal monitoraggio del portafoglio)[1].
- Sotto il profilo della LSerFi, tra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (che non considera l’intero portafoglio e si limita alla verifica dell’appropriatezza, art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio (che verifica anche l’adeguatezza dell’investimento sull’insieme degli attivi, art. 12 LSerFi) [2].
- Gestione patrimoniale: il cliente delega alla banca l’amministrazione del proprio patrimonio entro strategie e obiettivi concordati. In questo ambito, il mandatario è tenuto a rendere conto della propria gestione e a restituire tutto ciò che ha ricevuto in relazione a tale attività (cfr. art. 400 cpv. 1 CO).
[1] RSDA 2024, pag. 320-339, pag. 322.
[2] RSDA 2024, pag. 320-339, pag. 323.
L’obbligo di rendiconto e di restituzione
L’obbligo di rendiconto è finalizzato a permettere al mandante il controllo sull’attività del mandatario e costituisce il fondamento dell’obbligo di restituzione. Quest’ultimo, inteso come concretizzazione del dovere di fedeltà, mira a tutelare gli interessi del mandante prevenendo potenziali conflitti di interessi.
L’obbligo di restituzione non riguarda solo quanto ricevuto dal mandante o creato dal mandatario stesso, ma si estende anche alle prestazioni ricevute da terzi:
- Prestazioni connesse alla gestione: i versamenti corrisposti al mandatario poiché, nell’esecuzione del mandato, egli compie o provoca determinati atti di gestione, sono intrinsecamente connessi alla gestione e soggetti a restituzione.
- Prestazioni occasionali: i vantaggi ricevuti solo in occasione del mandato, ma privi di un legame intrinseco (come mance o regali d’uso), non sono invece soggetti a tale obbligo.
Per distinguere tra queste due categorie, i criteri determinanti sono il principio secondo cui il mandatario non deve né arricchirsi né impoverirsi a causa del mandato e la prevenzione dei conflitti di interessi. Un legame intrinseco con l’esecuzione del mandato va ammesso ogni qualvolta sussista il rischio che le prestazioni dei terzi inducano il mandatario a non tutelare adeguatamente gli interessi del mandante. A tal fine, non è necessaria un’effettiva violazione degli obblighi contrattuali né l’esistenza di un danno, essendo sufficiente il rischio potenziale.
L’obbligo di restituzione nell’execution only: posizione della dottrina
Se finora la giurisprudenza relativa all’obbligo di restituzione delle retrocessioni si è occupata esclusivamente delle relazioni di gestione del patrimonio, con questa sentenza il Tribunale federale interviene per la prima volta nell’ambito del rapporto di execution only. Rispetto a tale ambito la dottrina era divisa.
Gli autori contrari all’obbligo di restituzione sostengono che, nell’ execution only, l’investitore assuma autonomamente ogni decisione relativa agli strumenti finanziari. Di conseguenza, l’assenza di un intervento discrezionale della banca escluderebbe qualsiasi rischio di conflitto di interessi. L’istituto finanziario si limita infatti a eseguire l’operazione senza disporre di alcun margine di apprezzamento che possa influire sul versamento delle retrocessioni. In quest’ottica, la fitta regolamentazione del settore e i meccanismi di tutela vigenti sarebbero già sufficienti a scongiurare pregiudizi per il cliente, impedendo di presumere che l’intermediario agisca unicamente per il proprio profitto. Alcuni autori sottolineano inoltre l’interesse economico degli intermediari, i quali sostengono costi ingenti per offrire l’accesso a piattaforme e prodotti diversificati; i vantaggi percepiti andrebbero quindi intesi come una remunerazione per tali servizi infrastrutturali piuttosto che come retrocessioni soggette a restituzione.
La dottrina favorevole all’obbligo di restituzione fonda la propria tesi sul fatto che le norme sul mandato, incluso l’art. 400 CO, si applicano anche al contratto di commissione in virtù del rinvio previsto dall’art. 425 cpv. 2 CO. Secondo questa impostazione, la regola della restituzione non dipende esclusivamente dal rischio di conflitto di interessi, ma assolve una funzione di attribuzione patrimoniale volta a impedire l’arricchimento del mandatario a spese del mandante. Il legame intrinseco con il rapporto contrattuale sarebbe peraltro palese, dato che l’importo delle retrocessioni è calcolato direttamente sulla base dei fondi investiti e del patrimonio complessivo del cliente, cessando solo con il disinvestimento del capitale. L’investimento stesso funge dunque da fattore scatenante del pagamento, confermando la connessione con le operazioni compiute per conto del mandante. Oltre a ciò, si osserva che la regolamentazione legale non elimina del tutto il rischio latente di conflitti di interessi: il mandatario potrebbe comunque essere incentivato a privilegiare i broker o le piattaforme che garantiscono i ritorni più elevati, o a porre in atto pratiche distorsive come il front o il parallel running.
Caso concreto
Nel caso in esame, il Tribunale federale ha escluso la violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, ritenendo che la banca non si fosse né arricchita né impoverita indebitamente, ma fosse stata semplicemente remunerata secondo gli accordi contrattuali. Agendo in regime di pura esecuzione (execution only), l’istituto non disponeva di margini di manovra tali da poter privilegiare i propri interessi, né sono emersi elementi che indicassero la necessità di scegliere tra diverse piattaforme o intermediari per l’esecuzione degli ordini. Di conseguenza, i giudici cantonali hanno correttamente assimilato tali remunerazioni a onorari non soggetti a restituzione.
Sotto il profilo giuridico, il rapporto è retto da un contratto di commissione ai sensi dell’art. 425 CO, il quale, in assenza di norme specifiche sulla restituzione, rinvia alla disciplina generale del mandato e, segnatamente, all’art. 400 CO. Tale disposto mira essenzialmente a prevenire i conflitti di interessi, garantendo che il mandatario, al di là del compenso pattuito, rimanga in una posizione di neutralità patrimoniale.
Il Tribunale federale precisa che la prevenzione dei conflitti di interessi rimane il criterio centrale per distinguere se un vantaggio patrimoniale sia stato ricevuto “in ragione” dell’esecuzione del mandato o semplicemente “in occasione” di essa. Non è dunque possibile estendere l’applicazione dell’art. 400 cpv. 1 CO a ogni vantaggio indiretto sulla base del solo arricchimento del mandatario: un simile approccio finirebbe per includere indebitamente anche prestazioni occasionali, come le mance, che la giurisprudenza ha sempre escluso. I principi della prevenzione dei conflitti di interessi e del divieto di arricchimento sono dunque strettamente connessi e vanno applicati congiuntamente in una valutazione globale. Il solo fatto che il mandatario si arricchisca o si impoverisca nell’esecuzione del mandato non è dunque sufficiente a fondare un obbligo di restituzione: occorre ancora verificare, alla luce degli obblighi contrattuali, se il vantaggio patrimoniale accordato presenti un legame intrinseco con il mandato e sia quindi suscettibile di generare un conflitto di interessi nel caso concreto.
Per quanto riguarda la natura delle retrocessioni litigiose, esse consistono un’indennità di distribuzione (commissioni di mantenimento) versate periodicamente dai fornitori di prodotti finanziari alla banca e prelevate dal patrimonio del fondo. Tali somme, che riducono la redditività complessiva del fondo, sono determinate sulla base dell’ammontare totale dei prodotti distribuiti e non sul singolo cliente. Il Tribunale federale sottolinea che tali indennità non sono escluse a priori dal campo di applicazione dell’art. 400 cpv. 1 CO. L’obbligo di restituzione esiste se, alla luce degli obblighi contrattuali assunti nel caso specifico, esse siano idonee a generare un conflitto di interessi per il distributore.
Il rischio di conflitto d’interessi nelle diverse tipologie di mandato
Il fulcro del ragionamento risiede nell’analisi del potere decisionale del mandatario. Nel mandato di gestione patrimoniale, il gestore opera con ampia autonomia decisionale entro i limiti della strategia concordata. Tale libertà d’azione genera un rischio intrinseco: il mandatario potrebbe essere tentato di privilegiare determinate operazioni o di aumentarne la frequenza al solo scopo di incrementare le retrocessioni, a discapito degli interessi del cliente. Questo potenziale conflitto sussiste anche per le commissioni di mantenimento, che potrebbero indurre il gestore a conservare o incrementare specifici attivi in portafoglio senza una reale giustificazione finanziaria. In questi casi, il nesso tra remunerazione e mandato è evidente, giustificando l’obbligo di restituzione.
Un rischio analogo, sebbene meno marcato, può presentarsi nel contratto di consulenza. In tale ipotesi la decisione finale di investimento spetta al cliente, ma può comunque essere influenzata dal consulente, il quale potrebbe essere indotto a raccomandare prodotti che generano retrocessioni più elevate, anche se non necessariamente rispondono al miglior interesse del cliente. In tali fattispecie, l’esistenza di un conflitto di interessi deve essere valutata mediante un esame rigoroso delle circostanze concrete.
La situazione muta radicalmente nella relazione di execution only. In questo contesto, l’intermediario non dispone di alcun margine di manovra sugli averi del mandante e non fornisce alcuna consulenza, limitandosi alla mera esecuzione degli ordini. Sebbene esista un nesso di causalità naturale tra l’ordine del cliente e l’incasso della retrocessione, il solo arricchimento della banca non è di per sé determinante per far scattare l’obbligo di restituzione.
Applicazione al caso concreto
Secondo il Tribunale Federale, l’obbligo ex art. 400 cpv. 1 CO non può essere definito in modo astratto per tutti i mandati, ma richiede una valutazione globale degli obblighi contrattuali assunti. Nel caso specifico, la banca non era tenuta a una tutela generale degli interessi della cliente – la quale, peraltro, possedeva le conoscenze necessarie per operare autonomamente. Poiché in questo caso, la scelta degli investimenti spettava esclusivamente alla mandante, la banca non poteva prevedere né influenzare l’entità dei vantaggi indiretti che avrebbe percepito. La percezione delle retrocessioni dipendeva dunque unicamente dalle decisioni dell’investitore; in assenza di un potere decisionale in capo all’intermediario, viene meno la possibilità stessa che quest’ultimo possa essere influenzato dai propri interessi economici a scapito del cliente.
Infine, la sentenza distingue le indennità di distribuzione (o commissioni di gestione) dalle retrocessioni classiche. Tali somme non hanno una funzione puramente remunerativa, ma servono anche a indennizzare i costi infrastrutturali sostenuti dalla banca per rendere accessibili determinati prodotti finanziari. La remunerazione versata alla banca dal promotore dei prodotti finanziari era dunque collegata alla loro distribuzione per conto di quest’ultimo e dipendeva dal numero di prodotti collocati con successo presso gli investitori. Tuttavia, tenuto conto degli obblighi contrattuali della banca, limitati alla mera esecuzione degli ordini dei clienti, essa non era in grado di influenzare il numero di prodotti collocati e quindi la propria remunerazione.
In conclusione, mancando il rischio che la banca fosse indotta a trascurare gli interessi della mandante, le commissioni percepite non possono essere considerate intrinsecamente connesse all’esecuzione del mandato. Il Tribunale federale rileva inoltre che la cliente era stata informata dell’ordine di grandezza delle retrocessioni tramite le condizioni generali, rimanendo libera di confrontare l’offerta con quella di altri istituti. Per questi motivi, il Tribunale federale ha confermato che le retrocessioni percepite tra il 2010 e il 2017 non erano soggette a restituzione.
