TF 4A_535/2025: mandato, diritto di rifiuto di esecuzione di ordini
Sentenza del TF 4A_535/2025 del 28 aprile 2026 (destinata alla pubblicazione)
IN BREVE
Con questa sentenza, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale si esprime sull’obbligo di un istituto finanziario di bloccare valori patrimoniali quando sussistano concreti indizi di un controllo indiretto da parte di una persona sottoposta a sanzioni internazionali.
Il mandatario che accetta un mandato si obbliga, ai sensi dell’art. 394 cpv. 1 CO, a eseguirlo conformemente alle istruzioni ricevute dal mandante (art. 397 cpv. 1 CO). Tale obbligo conosce tuttavia dei limiti: secondo giurisprudenza e dottrina costanti, il mandatario non deve dare seguito a istruzioni contrarie alla legge o alla morale, né a istruzioni che rendano eccessivamente gravosa la propria posizione.
Nell’ambito dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), l’obbligo di blocco dei valori patrimoniali (art. 15 cpv. 1) e l’obbligo di comunicazione alla SECO (art. 16 cpv. 1) presuppongono un sufficiente sospetto fondato su concreti indizi che i fondi siano di proprietà o sotto il controllo di una persona sanzionata. Non è richiesta una prova certa.
Se un simile sospetto sussiste, l’istituto finanziario deve mantenere bloccati i valori patrimoniali interessati ed è di conseguenza legittimato ad opporre al proprio mandante il diritto di rifiutare la prestazione, senza dover attendere l’esito di un procedimento amministrativo o penale né disporre della certezza circa l’effettivo assoggettamento dei beni al regime sanzionatorio.
FATTI
A SA, attiva nell’ambito di servizi finanziari nel settore degli investimenti e delle partecipazioni, e B SA, società titolare di un’autorizzazione FINMA attiva nel commercio professionale di token d’investimento, avevano concluso nel novembre 2021 un Broker- and Storage Agreement avente ad oggetto criptovalute.
A SA è interamente detenuta dalla Fondazione C, il cui fondatore D è imparentato con E e F. Il 26 marzo e il 13 aprile 2022, E e F sono stati inseriti nella lista delle persone sanzionate dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense. Il 14 novembre 2022 è stato sanzionato, alle medesime condizioni, anche D.
Pochi giorni dopo, a causa di questo inserimento nella lista OFAC, B SA ha comunicato alla propria cliente di avere bloccato gli averi in criptovalute da essa custoditi. Nonostante le successive e ripetute richieste di A SA, volte dapprima al trasferimento degli asset verso un altro wallet e, dopo la disdetta del rapporto contrattuale, alla restituzione dei beni, B SA si è rifiutata di dare seguito alle istruzioni ricevute.
A SA ha quindi adito il Tribunale commerciale del Canton Zurigo, chiedendo in via principale il trasferimento delle criptovalute su un diverso wallet e, in via subordinata, la consegna delle chiavi private oppure la vendita degli asset con versamento a suo favore del ricavato.
Nel frattempo, in data 28 giugno 2024, la SECO ha disposto in via incidentale il blocco della relazione bancaria di A SA (provvedimento poi annullato dal Tribunale amministrativo federale per difetto di competenza) e il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto, il 9 luglio 2024, un procedimento penale anche nei confronti di D per sospetta violazione della Legge sugli embarghi e riciclaggio di denaro.
Con sentenza del 17 settembre 2025 il Tribunale commerciale ha respinto integralmente la petizione, ritenendo che B SA disponesse di sufficienti indizi per presumere che le criptovalute fossero indirettamente controllate da una persona sanzionata dall’OFAC e che fosse pertanto legittimata a rifiutarne la restituzione. A SA ha quindi adito il Tribunale federale.
IN DIRITTO
Le istruzioni del mandante e il diritto di rifiuto di esecuzione
Con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga, ai sensi dell’art. 394 cpv. 1 CO, a eseguire gli affari affidatigli conformemente al contratto. Il mandante è a sua volta autorizzato, secondo l’art. 397 cpv. 1 CO, a impartire istruzioni vincolanti. Tale diritto, così come l’obbligo del mandatario di seguire le istruzioni del mandante, non è tuttavia assoluto: secondo giurisprudenza e dottrina, il mandatario non deve dare seguito a istruzioni contrarie alla legge o alla morale, né a istruzioni che rendano eccessivamente gravosa la propria posizione.
Nel presente caso occorreva pertanto stabilire se B SA, quale istituto ai sensi dell’art. 16 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (di seguito “Ordinanza Ucraina”), potesse ritenere che le criptovalute detenute fossero soggette al blocco previsto dall’art. 15 della medesima ordinanza, norma secondo cui devono essere bloccati i fondi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di persone figuranti nell’elenco delle sanzioni.
Lo standard richiesto secondo l’Ordinanza Ucraina: concreti indizi, non prova certa
Il Tribunale federale spiega che il blocco dei valori patrimoniali ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 dell’Ordinanza Ucraina opera ex lege, ma che, sul piano pratico, esso produce effetto soltanto nella misura in cui viene concretamente attuato dall’istituto interessato mediante il rifiuto di dare seguito alle istruzioni del cliente. Proprio perché il blocco discende direttamente dalla legge, l’istituto non può attendere una decisione dell’autorità competente prima di attuarlo.
L’art. 16 cpv. 1 dell’Ordinanza Ucraina impone alle persone e alle organizzazioni che detengono o amministrano averi, o che sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco, di dichiararlo senza indugio alla SECO. Tale obbligo di comunicazione non presuppone quindi la certezza circa l’esistenza di un motivo di blocco, bensì sorge già in presenza di un sospetto fondato. Il Tribunale federale rileva come l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di attuare il blocco sottostanno ai medesimi presupposti: le misure sanzionatorie non raggiungerebbero il proprio scopo se un istituto finanziario, pur tenuto a comunicare un sospetto fondato alla SECO, potesse nel contempo astenersi dal bloccare i valori patrimoniali interessati e rinunciare al proprio diritto di rifiutare la prestazione nei confronti della controparte contrattuale.
Ne discende che l’obbligo di blocco sorge già quando l’istituto finanziario, sulla base di concreti indizi, deve sospettare che i fondi amministrati siano soggetti al regime sanzionatorio. Non si tratta, precisa il Tribunale federale, di una questione attinente al grado della prova, bensì di una questione di diritto materiale concernente gli elementi costitutivi dell’obbligo di diritto pubblico che fonda, sul piano del diritto delle obbligazioni, il diritto di rifiuto della prestazione.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, il Tribunale federale ha ritenuto che sussistessero diversi concreti indizi di un controllo indiretto delle criptovalute amministrate da B SA da parte di E, elementi che la decisione incidentale della SECO del 28 giugno 2024 ha confermato. Su questa base, B SA poteva legittimamente presumere che le criptovalute fossero soggette al blocco previsto dall’art. 15 dell’Ordinanza Ucraina e doveva pertanto astenersi dal dar seguito alle istruzioni impartite dal mandante A SA.
Restituendo le criptovalute, B SA avrebbe violato l’Ordinanza Ucraina e, con essa, la legge federale sugli embarghi. Le istruzioni di A SA risultavano quindi contrarie alla legge ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO, cosicché B SA non era tenuta a darvi seguito e poteva opporre alla propria mandante il diritto di rifiuto della prestazione senza che vi fosse una violazione dell’art. 397 CO. Il Tribunale federale ha conseguentemente respinto il ricorso, confermando integralmente la sentenza del Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo.
