Azione giudiziaria diretta verso l’assicuratore RC
Sentenza del TF 4A_189/2024 del 27 gennaio 2025 destinata a pubblicazione
IN BREVE
Nella composizione a cinque giudici (art. 20 cpv. 2 LTF), la prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha stabilito che l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore in materia di responsabilità civile (art. 60 cpv. 1bis LCA) è data solo se il contratto d’assicurazione RC è stato stipulati dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della nuova norma che la istituisce. La sentenza risolve un’accesa controversia dottrinale in merito al diritto transitorio ed è destinata ad essere pubblicata nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (DTF).
IN FATTO
La vertenza concerne A. e la B. SA.
Il 6 febbraio 2014 A. è stato visitato dal medico C. a causa di un dolore alla mano destra. Sulla base della diagnosi, A. è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione è stata eseguita da C. Il primo giorno di convalescenza di A. è stato caratterizzato da un dolore estremo alla mano.
Il 27 aprile 2023, A. ha convenuto B. SA, assicuratore di responsabilità civile professionale del medico C., innanzi al Tribunale commerciale del Canton Berna, quale istanza cantonale unica (art. 6 CPC). A. si è basato sull’azione diretta dell’art. 60 cpv. 1bis LCA sostenendo che vi fosse una negligenza medica da parte del medico C. Mediante azione parziale (art. 86 CPC), A. ha chiesto la condanna di B. al pagamento di CHF 35’000 a titolo di risarcimento del torto morale oltre interessi del 5% a far tempo dal 26 febbraio 2014.
B. SA ha contestato la propria legittimazione passiva. Il Tribunale commerciale del Canton Berna ha limitato il procedimento a tale questione (art. 125 lit. a CPC) e ha in seguito respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva di B. SA.
Contro tale decisione, A. ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 72 ss. LTF).
IN DIRITTO
Si ricorda che il legislatore, in occasione dell’ultima revisione della LCA entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ha introdotto l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore in ambito di RC. In precedenza, l’azione diretta era prevista in ambiti specifici della RC (ad es. RC della circolazione stradale).
La questione giuridica posta nel caso concreto concerne il diritto transitorio, atteso che la norma è stata introdotta nella LCA a partire dal 1° gennaio 2022, mentre l’evento dannoso risale al 26 febbraio 2014 (giorno dell’operazione alla mano di A.) per il quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Secondo l’art. 60 cpv. 1bis LCA, in ambito di assicurazione RC il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto. Nel caso di assicurazione obbligatoria, le eccezioni opponibili dall’assicuratore sono però limitate (cfr. art. 59 cpv. 3 LCA).
Secondo l’art. 103a LCA, ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: (a.) le prescrizioni di forma; (b.) il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
Secondo il Tribunale commerciale del Canton Berna, l’azione diretta ex art. 60 cpv. 1bis LCA rientra nel campo d’applicazione dell’art. 103a LCA in ragione di un silenzio qualificato del legislatore. Ciò esclude l’applicabilità dell’art. 3 Titolo finale del Codice Civile (CC) che costituisce una lex generalis rispetto alle norme transitorie della LCA. In altre parole, il Tribunale commerciale sostiene che le nuove norme introdotte con la revisione parziale della LCA – inclusa l’azione diretta – siano applicabili solamente ai contratti di assicurazione stipulati dopo il 1° gennaio 2022. A questa regola, fanno eccezione i casi previsti dall’art. 103a LCA.
A. contesta la tesi del Tribunale commerciale e censura la violazione del diritto federale (art. 95 lit. a LTF). Il ricorrente sostiene che non è l’art. 103a LCA ad applicarsi, bensì gli art. 2 e 3 del Titolo finale CC e che, pertanto, l’azione diretta sarebbe applicabile anche ai contratti d’assicurazione stipulati prima del 1° gennaio 2022.
Il Tribunale federale ripercorre i principi d’interpretazione delle norme (consid. 2.4.2 ss.) e giunge alla conclusione che ai contratti di assicurazione stipulati prima del 1° gennaio 2022 si applicano unicamente le disposizioni elencate esplicitamente all’art. 103a LCA. L’esercizio retroattivo dell’azione diretta ex art. 60 cpv. 1bis LCA è escluso per legge (consid. 2.4.8).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Tribunale federale respinge il gravame.
COMMENTO
Questa sentenza risolve un acceso dibattito dottrinale volto a determinare quale dovesse essere il criterio determinante per stabilire, sotto il profilo transitorio, l’applicabilità dell’art. 60 cpv. 1bis LCA (conclusione del contratto, come per finire ritenuto dal TF; verificarsi dell’evento dannoso; conoscenza di potenziali pretese risarcitorie da parte del danneggiato; notifica del sinistro da parte dell’assicurato al proprio assicuratore; liquidazione del sinistro).